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Tariffa D1 Pompe di Calore, nuove FAQ dall’Aeeg.

Tariffa D1 Pompe di Calore, nuove FAQ dall’Aeeg.

L’Agenzia per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico risponde alle domande frequenti dei clienti.

Dal 1 luglio 2014 l’Autorità per l’Energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha introdotto la nuova tariffa ”D1”, che potrà essere applicata, a livello sperimentale e su base volontaria, ai soli clienti domestici che riscaldano la propria casa utilizzando esclusivamente pompe di calore elettriche. Si tratta di una tariffa di rete dedicata per ora solo a clienti domestici caratterizzati da un alto livello di efficienza energetica e che risulta più aderente agli effettivi costi dei servizi di rete.

NOVITA’ INTRODOTTE. La nuova tariffa prevede che il prezzo di ogni kWh consumato sia costante, cioè indipendente dai consumi annui totali, e potrà essere applicata alle forniture di energia elettrica con contratti sia di mercato libero, sia di maggior tutela per l’abitazione di residenza. Tale intervento tariffario potrà ridurre significativamente i costi di esercizio delle pompe di calore ed è finalizzato ad obiettivi generali di allineamento delle tariffe ai costi, utilizzo razionale delle risorse e promozione delle iniziative di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili.

LE FAQ. Per scogliere ogni dubbio in merito alla sperimentazione tariffaria per utenti domestici con pompe di calore, l’Autorità ha di recente pubblicato sul proprio portale delle nuove FAQ, in aggiunta a quelle già pubblicate nel mese di giugno (leggi qui). Di seguito quelle nuove.

Come mi devo comportare se in casa, oltre alla pompa di calore, sono presenti anche caminetti o stufe a legna?
Generatori di calore a fonte rinnovabile come questi sono perfettamente compatibili con la sperimentazione tariffaria. Nei casi in cui caminetti e/o stufe a legna siano gli unici altri generatori di calore presenti in casa oltre alla pompa di calore, non è dunque necessario fare niente e l’asseverazione non è necessaria. Qualora invece questi generatori siano presenti in aggiunta ad altri non rinnovabili (ad es. una caldaia a gas usata solo per casi di emergenza), la presentazione dell’asseverazione è necessaria e stufe o camini dovranno essere menzionati nell’ambito del Quadro C previsto nel fac-simile, indicando anche solo tipo di generatore e di combustibile.

Nel caso in cui sia necessario produrre l’asseverazione, l’APE da allegare deve essere relativo alla situazione precedente o successiva all’installazione della pompa di calore?
L’APE può essere stata redatta indifferentemente prima o dopo l’installazione della pompa di calore, poiché il dato principalmente rilevante ai fini dell’asseverazione è quello relativo al fabbisogno energetico dell’involucro edilizio, indipendente dunque dal tipo di impianto installato.

E’ possibile accedere alla sperimentazione nel caso in cui un’unica pompa di calore sia condivisa tra due abitazioni?
L’adesione alla sperimentazione è possibile anche in questi casi, purché:

  • il numero di unità immobiliari che condividono la pompa di calore non sia superiore a due;
  • entrambe le unità immobiliari costituiscano abitazione di residenza per il nucleo familiare che vi abita;
  • la richiesta di adesione sia presentata dall’intestatario del punto di prelievo di energia elettrica a cui è allacciata la pompa di calore (primo residente), che costituirà l’unico responsabile e interlocutore diretto del venditore di energia per la gestione della pratica, ma sia anche corredata da una delega con la quale il secondo residente incarica il primo di occuparsi della richiesta, fornendogli tutte le informazioni di cui al Quadro E dell’Allegato 1 e dichiarando sotto la propria responsabilità che la pompa di calore costituisce unico sistema di riscaldamento della propria abitazione (se necessario, allegando asseverazione redatta secondo il fac-simile di cui all’Allegato 2 ella Determina 9/2014 DIUC);
  • relativamente ai dati del Quadro E, la richiesta di adesione di cui al punto precedente contenga informazioni relative congiuntamente ad entrambe le unità immobiliari come se queste costituissero un’unica abitazione.

da www.casaeclima.com

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