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Sostituzioni edilizie, i confini tra ristrutturazione e nuova costruzione.

Sostituzioni edilizie, i confini tra ristrutturazione e nuova costruzione.

Consiglio di Stato: un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.

La fattispecie della demolizione e ricostruzione di un fabbricato, che costituisce una delle tre tipologie della ristrutturazione edilizia, può rientrare in tale ambito nei soli casi in cui la ricostruzione è sostanzialmente conforme alla precedente struttura oggetto di demolizione.

Lo ha ricordato la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4077/2015 depositata il 1 settembre.

DIFFERENZA TRA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA EDIFICAZIONE. La giurisprudenza di Palazzo Spada ha pacificamente affermato che l’elemento che, in linea generale, contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione deve rinvenirsi nella già avvenuta trasformazione del territorio, mediante una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un “insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”: art. 3, comma 1, lett. d), t.u.) ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma – in quest’ultimo caso – con ricostruzione, se non “fedele” (per effetto della modifica apportata al testo unico dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301), comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 2014 n. 2397; id., sez. IV, 30 marzo 2013, n. 2972).

Sempre il Consiglio di Stato (sez. IV, 6 dicembre 2013 n. 5822) ha osservato che ai sensi della lettera d), comma 1 dell’art. 3 del t.u. edilizia sono inclusi nella definizione di “ristrutturazione edilizia”, gli interventi di demolizione e ricostruzione con identità di volumetria e di sagoma rispetto all’edificio preesistente; la successiva lettera e) classifica come interventi di “nuova costruzione” quelli di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti”.

Quindi, in base alla normativa statale di principio, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente – intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.

Allegati dell’articolo

ConsigliodiStato_sentenza_n.4077_1settembre2015

da www.casaeclima.com

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