Sull’Attestato di prestazione energetica presentato all’ufficio Entrate in sede di registrazione del contratto di locazione non è prevista un’imposta autonoma
Con la risoluzione n. 83/E del 22 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è prevista nessuna imposta autonoma sull’Attestato di prestazione energetica (Ape) presentato all’ufficio dell’amministrazione finanziaria in sede di registrazione di un contratto di locazione.
Solamente qualora il contribuente registri volontariamente l’Ape in un secondo momento, ad esempio per conferire una data certa all’attestato, è previsto un prelievo fiscale di 168 euro.
L’Agenzia delle entrate inoltre precisa che, ai sensi dall’articolo 11, comma 7 del DPR n. 131/1986 (Tuir), anche per gli allegati vale la richiesta di registrazione dell’atto; tuttavia, l’imposta autonoma non si applica nel caso in cui non vige per gli allegati l’obbligo di registrazione, come nel caso dell’Attestato di prestazione energetica.
Sanzione da 500 euro anziché nullità dei contratti
Ricordiamo che, in base a quanto stabilito dal decreto legge n. 63/2013, convertito con modifiche nella legge n. 90/2013, in caso di mancata allegazione dell’Ape in tutti i contratti di vendita, donazione e locazione di immobili, è prevista la nullità dell’atto. È però allo studio del Governo una norma per eliminare la sanzione della nullità dei contratti: nella bozza di disegno di legge “Sviluppo” collegato alla legge di stabilità 2014, che sarà all’esame di uno dei prossimi Consigli dei Ministri, è prevista una disposizione che introduce una sanzione economica di 500 euro al posto della nullità dei contratti (LEGGI TUTTO).