Tar Lecce: l’emissione del documento di regolarità contributiva attiene a una fase del procedimento amministrativo

“L’emissione del DURC – osserva il Tar Lecce – si innesta in una procedura pubblicistica (nel caso di specie, nella gara d’appalto indetta dal Comune di Corigliano) e attiene quindi ad una fase del procedimento amministrativo, costituendo il documento “uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell’ammissione alla gara” (Cass., SS.UU., 9 febbraio 2011 n. 3169)”.
Secondo i giudici amministrativi leccesi, “La necessaria valorizzazione di tale dato induce quindi a ritenere appartenenti alla giurisdizione amministrativa le questioni attinenti alla regolarità del DURC (cfr. Cons. Stato – Sez. V, 11 maggio 2009 n. 2874)”.
Annullato il Durc impugnato
Con la sentenza il Tar Puglia ha anche accolto il ricorso presentato da una società contro il Durc irregolare rilasciato dall’Inps in data 12 aprile 2013 a richiesta del Comune di Corigliano Calabro, per una gara pubblica a cui ha partecipato. Il ricorso è stato giudicato fondato, poiché è risultata comprovata l’erroneità del Durc contestato (attestante che la ditta non risulta regolare con il versamento dei contributi al 30 novembre 2012), dato che il debito ivi indicato è stato estinto in data 6 dicembre 2012.
Secondo i giudici amministrativi non ha rilevanza la circostanza che la verifica sia stata condotta sull’autodichiarazione della ditta del 30 novembre 2012, in un momento cioè in cui il pagamento non era stato ancora effettuato. Il certificato emesso reca infatti la data del 12 aprile 2013, per cui lo stesso doveva attestare la regolarità della società, in regola con i versamenti a quella data.
da www.casaeclima.com