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Distanze tra edifici, “computabili anche i balconi di apprezzabile profondità ed ampiezza”.

Distanze tra edifici, “computabili anche i balconi di apprezzabile profondità ed ampiezza”.

Tar Campania: ai fini del computo delle distanze non contano gli sporti e gli aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura.

Nelle distanze tra costruzioni, tra i corpi di fabbrica computabili rientrano anche i balconi di apprezzabile profondità ed ampiezza.

Lo ha ribadito il Tar Campania-Napoli, Sezione II, con la sentenza n. 506 del 24gennaio 2014, nella quale viene richiamata la sentenza n. 7731/2010 con la quale il Consiglio di Stato ha chiarito che ai fini del computo delle distanze assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura.

Il principio di prevenzione

Il Tar Campania ha inoltre affermato che, nel caso in cui gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire in aderenza od in appoggio, la preclusione di tali facoltà non consente l’operatività del principio della prevenzione e non è quindi consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell’alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza (cfr. C.d.S., sez. V, 27 aprile 2012, n. 2458; Cass. Civ., sez. II, 9 aprile 2010, n. 8465), con la conseguenza che la distanza dal confine prescritta dallo strumento urbanistico è assoluta.

La Legge n. 122/1989

Infine, precisano i giudici amministrativi campani, è legittimo che non vengano computati nel calcolo della volumetria e della superficie assentibile i volumi delle autorimesse a servizio di nuove unità immobiliari a destinazione abitativa posti a piano terra; infatti, in base a quanto stabilito dall’articolo 9 della legge n. 122 del 24 marzo 1989 (Legge Tognoli), la realizzazione di parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è possibile sia nel sottosuolo, sia al pianterreno dei fabbricati.

da www.casaeclima.com

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