Chiarito finalmente dopo anni di contenzioso dall’Agenzia delle Entrate il caso delle ritenute di garanzia, cioè delle somme trattenute dal committente di appalti pubblici o privati a garanzia della corretta esecuzione dell’opera e dell’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti. Con una lettera di fine aprile l’Agenzia accoglie la tesi di Ance secondo cui le “ritenute di garanzia” devono essere fatturate ed assoggettate ad IVA solo al termine dei lavori e a seguito del collaudo.
Quindi risulta corretto il comportamento delle imprese che, durante l’esecuzione dei lavori, fatturano l’ammontare dei SAL, gli Stati Avanzamento Lavori, al netto delle ritenute, rinviando la fatturazione di tali importi al momento della effettiva erogazione degli stessi da parte del committente, quindi a ultimazione e collaudo dell’opera.
In allegato la lettera dell’Agenzia delle Entrate all’Ance