Un emendamento delle Regioni al decreto 102/2013 punta a sostenere economicamente l’attività dei gestori di Edilizia residenziale pubblica (Erp)

È questa una delle richieste avanzate dallaConferenza delle Regioni e delle Province autonome nel suo parere sul disegno di legge di conversione del decreto ‘cancella Imu’ (decreto-legge n. 102 del 31 agosto 2013), attualmente all’esame del Parlamento.
Sul provvedimento le Regioni hanno espresso un parere favorevole, condizionato però all’accoglimento di una serie di emendamenti.
DECORRENZA TERMINI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELL’IMU ALLOGGI SOCIALI. L’emendamento mira a sostenere economicamente l’attività pubblica dal forte impatto sociale dei gestori di Edilizia residenziale pubblica (Erp), e a proporre l’estensione dell’esclusione del pagamento dell’Imu sugli alloggi Erp sin dal 1° gennaio 2013. Infatti, la norma prevede già l’equiparazione di tali alloggi ad abitazione principale e quindi l’esclusione del pagamento d’imposta dal 2014.
ESENZIONE DALL’IMU DEGLI ALLOGGI IACP. Un’altra proposta di modifica da parte delle Regioni prevede l’esenzione dall’Imu degli alloggi degli Iacp (Istituti autonomi per le case popolari), proposta da inserire nella Legge di revisione dell’Imu che il Governo si era impegnato a presentare entro il 31 agosto 2013. Secondo la Conferenza delle Regioni gli ex Iacp devono essere esclusi dall’applicazione dell’Imu in forza dell’esclusione dall’Ici secondo le modalità riconosciute dall’art. 1 comma 3 del D.L. 27/05/2008, n. 93 convertito in legge 24 luglio 2008, n.126, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione agli enti medesimi. La riduzione del carico fiscale, ora in tutto uguale a quella che grava sull’edilizia privata a destinazione abitativa, potrebbe in tal modo compensare, anche se in misura ridotta, la scarsa quantità di risorse finanziarie necessarie a soddisfare la domanda di alloggi per le fasce più deboli e ad elevare il livello di manutenzione e conservazione del patrimonio esistente.
RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO. Le Regioni sottolineano che attualmente, ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è consentita la sola deduzione forfettaria del 15% del canone a titolo di costi sostenuti. A causa del limitato canone di locazione applicato per l’Edilizia sociale, la deduzione forfettaria risulta di fatto irrisoria e tale da non compensare i costi sostenuti per la gestione e manutenzione di tali alloggi.
I costi effettivi degli operatori dell’Ers (Iacp) sono ampiamente superiori a quelli delle immobiliari di gestione privata in quanto devono essere uffici in grado di rispettare le normative regionali in materia di ERP, in ordine sia all’assegnazione e alla successiva gestione dei contratti di locazione.
L’emendamento proposto dalle Regioni prevede dunque la possibilità, anche per gli istituti autonomi per le case popolari, costituiti anche in forma societaria, o gli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati e aventi le stesse finalità degli Iacp, di avvalersi del regime della cedolare secca prevista per i contratti di cui agli art. 2, comma 3 e 8 della Legge n. 431/98. Ciò consentirebbe, tra l’altro, di liberare risorse da destinare a programmi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, cui non si riesce a far fronte con risorse ordinarie.
da www.casaeclima.com