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Procedura semplificata per le bonifiche, le novità dell’art. 13 del decreto taglia-bollette.

Procedura semplificata per le bonifiche, le novità dell’art. 13 del decreto taglia-bollette.

Senza coinvolgere l’Arpa o altre istituzioni, l’operatore può raccogliere autonomamente e sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie per approntare il progetto di bonifica.

Introdurre una procedura semplificata e accelerata per gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza dei siti contaminati, con l’obiettivo del risanamento e riduzione della contaminazione al livello più basso previsto per i valori di concentrazione – soglia, indicati nell’allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo 152/2006.

È questo l’obiettivo delle norme contenute all’articolo 13, commi 1-3 del decreto “taglia-bollette” – decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.144 del 24 giugno, è in vigore dal 25 giugno e dovrà essere convertito in legge dal Parlamento.

Secondo la relazione del Governo, l’introduzione di una procedura più snella e rapida per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati dovrebbe rispondere all’esigenza di superare la disciplina vigente che in certi casi rallenta l’attuazione di interventi che hanno carattere di urgenza, in quanto consentono di rendere nuovamente utilizzabili in tempi rapidi i siti contaminati.

Inoltre, l’efficienza delle operazioni di recupero produce vantaggi anche in termini economici e occupazionali, soprattutto quando tali siti si trovano in aree abitate, perché consente su di essi nuovi investimenti e rilancio economico. D’altronde, se i siti ‘recuperati’ sono in aree non urbanizzate il loro recupero ne favorisce la conservazione.

INSERITO IL NUOVO ART. 242-BIS NEL CODICE AMBIENTALE. L’art. 13, comma 1 del DL n. 91/2014 inserisce nel Codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152/2006) il nuovo articolo 242-bis, recante “Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza”.

L’operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare alle amministrazioni di cui agli articoli 242 o 252 del Codice dell’ambiente (cioè Regioni, enti locali e Ministero dell’Ambiente) uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L’operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti.

Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica, l’interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi 30 giorni, convoca apposita conferenza di servizi. Entro 90 giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’atto di assenso, il soggetto interessato comunica all’amministrazione titolare del procedimento, la data di avvio dell’esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi 12 mesi, salva eventuale proroga non superiore a 6 mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario.

Ultimati gli interventi di bonifica, l’interessato presenta il piano di caratterizzazione all’autorità Regioni, enti locali o Ministero dell’Ambiente) al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d’uso. Il piano è approvato nei successivi 45 giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L’esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l’ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all’autorità titolare del procedimento di bonifica entro 45 giorni.

La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell’ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell’operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l’ARPA notifica le difformità riscontrate all’operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

Resta fermo l’obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure ordinarie.

Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA. L’ambito di applicazione del nuovo articolo 242-bis si estende anche ai procedimenti ordinari di bonifica in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 91/2014.

I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006, la cui istruttoria non siaconclusa alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 91/2014, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del Codice dell’ambiente. Nella relazione del Governo si spiega che a distanza di otto anni dall’entrata in vigore del Codice ambientale sono ancora in corso procedimenti di bonifica avviati ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999, e, rispetto a questi procedimenti, sono sorte notevoli incertezze dovute alla differenza (e talvolta incompatibilità) di procedure e obiettivi con quelli recati dal Codice dell’ambiente.ù

da www.casaeclima.com

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