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Compensi professionali, Corte di Giustizia Ue: “Il decoro come criterio distorce la concorrenza”.

Compensi professionali, Corte di Giustizia Ue: “Il decoro come criterio distorce la concorrenza”.

Il codice deontologico dei geologi costituisce una decisione di un’associazione di imprese che può avere effetti restrittivi della concorrenza


tariffe professioniLa “dignità della professione”, come criterio di commisurazione delle parcelle dei professionisti, può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con la sentenza del 18 luglio 2013 (Causa C-136/12), che interviene su una controversia tra l’Ordine dei geologi italiani e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
La vicenda
L’Ordine dei geologi, nell’adeguarsi all’abolizione dei minimi tariffari inderogabili prevista dal decreto Bersani (decreto legge n. 223/2006), ha introdotto la restrizione del decoro nella libera contrattazione del compenso professionale tra le parti. Un paletto in linea con quanto stabilito nell’articolo n. 2233 del Codice civile, secondo cui la misura dell’onorario deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Nel 2010 l’Antitrust, ritenendo il paletto del decoro una restrizione della concorrenza, ha comminato una multa da 14 mila euro al Consiglio nazionale dei geologi. Secondo l’Autorità, l’Ordine nazionale dei geologi ha violato l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Ue perché ha indotto i suoi membri ad uniformare i propri comportamenti economici mediante l’applicazione della tariffa professionale. Per l’Antitrust il codice deontologico dei geologi costituisce una decisione di un’associazione di imprese con effetto restrittivo della concorrenza.
Con la sentenza del 25 febbraio 2011, il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Cng, condividendo la posizione dell’Antitrust secondo la quale l’indicazione della tariffa professionale come elemento legittimo di riferimento nella commisurazione delle parcelle induce i geologi ad adattarsi a tale tariffa, provocando una restrizione della concorrenza. Il Tar Lazio, tuttavia, ha osservato che l’Autorità non ha fornito elementi sufficienti a provare la tesi secondo la quale l’aver fatto riferimento alla dignità della professione come uno degli elementi da prendere in considerazione nella commisurazione delle parcelle dei geologi implicasse il carattere obbligatorio della tariffa professionale. Comunque, per i giudici amministrativi tale errore non è sufficiente a rimettere in discussione la decisione dell’Antitrust.
Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione ai giudici di Lussemburgo
Il Cng ha quindi impugnato la sentenza del Tar Lazio dinanzi al Consiglio di Stato che, con l’ordinanza n. 1244 del 5 marzo 2012, ha rimesso alcune questioni alla Corte di Giustizia europea, su richiesta dello stesso Consiglio nazionale dei geologi.
La sentenza della Corte Ue
Con la sentenza depositata ieri, la Corte Ue riconosce all’Ordine dei geologi lo status di associazione di imprese. Secondo i giudici di Lussemburgo “le regole come quelle previste dal codice deontologico relativo all’esercizio della professione di geologo in Italia, approvato dal Consiglio nazionale dei geologi il 19 dicembre 2006 e modificato da ultimo il 24 marzo 2010, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno”.
La palla passa ora a Palazzo Spada
La Corte di Giustizia europea precisa tuttavia che “spetta al giudice del rinvio”, cioè al Consiglio di Stato “valutare, alla luce del contesto globale in cui tale codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l’ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell’Ordine nazionale dei geologi, se i predetti effetti si producano nel caso di specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi dei geologi”.
da www.casaeclima.com

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