Idoneità attestata dai professionisti con la verifica dei rischi connessi in base ai certificati di enti autorizzati.
Facilitare l’impiego di prodotti innovativi e sistemi per la protezione antincendio nelle costruzioni. È l’obiettivo della Circolare 14229/2012, emanata dal Dipartimento del Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno.

Come indicato dalla circolare, per inserire nelle attività a rischio incendio anche i prodotti innovativi, sprovvisti di una apposita specificazione tecnica, l’idoneità può essere attestata secondo la verifica dei rischi connessi.
In base al DM 19 maggio 2010, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico regola l’installazione degli impianti all’interno degli edifici, infatti, l’idoneità dei prodotti senza specifiche tecniche è determinata dalla valutazione dei rischi connessi al loro impiego.
La valutazione dei rischi deve essere eseguita da un professionista sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organismi autorizzati. A loro volta, le certificazioni fanno riferimento a norme nazionali, internazionali o a specifiche adottate dal laboratorio di prova autorizzato.
Per semplificare l’attività del professionista incaricato della valutazione dei rischi connessi all’utilizzo di determinati materiali, il fabbricante mette a disposizione la documentazione tecnica, corredata dalla certificazione di prova redatta in lingua italiana e indicante i riferimenti degli organismi certificatori.
da www.edilportale.com