Invio all’Autorità solo per le varianti degli appalti superiori alla soglia di 5,186 milioni di euro e che comportano una modifica superiore al 10% del prezzo originario. Gli avvocati dello Stato dovranno segnalare all’Anac le violazioni al Codice Appalti.
Rinvio dell’obbligo delle centrali uniche di committenza per i comuni non capoluogo di provincia al 1° gennaio 2015 per gli acquisti di beni e servizi e slittamento al 1° luglio 2015 per i lavori. Sono inoltre fatti salvi i bandi già pubblicati.
L’atteso slittamento dell’obbligo (di cui all’articolo 9 del decreto legge 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014) è previsto in un emendamento approvato dalla commissione Affari costituzionali della Camera nell’ambito dell’esame del decreto sulla pubblica amministrazione – decreto legge n. 90/2014.
La proroga recepisce i termini dello slittamento richiesto dall’Anci e concordato nell’accordo raggiunto con il Governo lo scorso 10 luglio in conferenza Stato-città. Un’intesa che però non è bastata a sbloccare gli appalti. Come ha evidenziato il presidente dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione che ha soppiantato la vecchia Avcp) Raffaele Cantone nella lettera al ministro Alfano e al sottosegretario Del Rio, senza un opportuno intervento normativo, l’Autorità è obbligata a negare il rilascio dei CIG nei confronti di tutti i soggetti che non agiscano in ottemperanza alla norma di cui all’art. 9 del decreto 66/2014 (LEGGI TUTTO).
Il rinvio previsto con l’emendamento approvato rappresenta la soluzione attesa dai piccoli comuni, ma per lo sblocco degli appalti occorre attendere la conversione in legge del decreto 90/2014 e quindi l’entrata in vigore della norma all’inizio del mese di agosto.
COMUNI OLTRE I 10MILA ABITANTI, OK AGLI AFFIDAMENTI FINO A 40 MILA EURO. Con un altro emendamento approvato dalla commissione Affari costituzionali di Montecitorio si prevede la possibilità, per i Comuni con un numero di abitanti superiore a 10 mila, di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
NIENTE ANAC PER LE VARIANTI DI APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. Tra gli altri emendamenti approvati al decreto PA, rilevante è quello all’articolo 37 relativo alla trasmissione all’Anac delle varianti in corso d’opera. Questo articolo, ricordiamo, dispone che “Le varianti in corso d’opera di cui al comma 1 lettere b), c) e d) dell’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza”.
L’emendamento approvato introduce un doppio regime: il controllo da parte dell’Anac si applica solamente alle varianti degli appalti superiori alla soglia comunitaria pari a 5,186 milioni di euro e che comportano una modifica superiore al 10% del prezzo originario dell’opera. Inoltre, le varianti soggette al controllo dell’Autorità sono solamente quelle che derivano da cause impreviste, incrementi improvvisi del costo dei materiali, cause geologiche ed errori progettuali, di cui alle lettere b), d) ed e) dell’articolo 132 del Codice Appalti. L’emendamento introduce l’obbligo di inviare (all’Anac entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante) le varianti legate a errori od omissione del progetto esecutivo (lettera e), mentre è cancellato l’obbligo di invio delle varianti legate a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (lettera c).
Per quanto riguarda invece gli appalti sotto la soglia comunitaria di 5,186 mln, le varianti vanno comunicate all’Osservatorio dell’Autorità attraverso le sezioni regionali. Dovranno essere verificate tutti le variazioni apportate in corso d’opera al progetto esecutivo e per qualsiasi importo. Pesanti le sanzioni previste dall’art. 6, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 per gli inadempimenti da parte della stazione appaltante: tra 25.822 e 51.545 euro.
Tornando agli appalti superiori alla soglia comunitaria, l’emendamento approvato conferma, in linea con quanto stabilito all’articolo 37 del DL 90/2014, che le varianti vanno trasmesse all’Anac unitamente al progetto esecutivo, oltre che all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento.
Invece l’Anac, nel comunicato del 16 luglio 2014 (LEGGI TUTTO), ha stabilito che le stazioni appaltanti devono trasmettere all’Autorità, per ciascuna variante in corso d’opera, la relazione del responsabile del procedimento, il quadro comparativo di variante, l’atto di validazione e il provvedimento definitivo di approvazione. Nessun cenno viene fatto al progetto esecutivo. Questa difformità di previsioni tra la norma emendativa e il comunicato 16 luglio 2014 dell’Anac rischia di disorientare le stazioni appaltanti.
VIOLAZIONI AL CODICE DEI CONTRATTI, GLI AVVOCATI DELLO STATO DOVRANNO SEGNALARLE ALL’ANAC. Infine, un’altra novità introdotta con un emendamento approvato in commissione interessa gli avvocati dello Stato, i quali avranno l’obbligo di segnalare all’Anac le violazioni al Codice Appalti.