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Lavoro subordinato o contratto a progetto, ecco come scoprirlo.

Lavoro subordinato o contratto a progetto, ecco come scoprirlo.

Dall’Inail le istruzioni per gli ispettori: il lavoratore a progetto non può svolgere compiti esecutivi.
Lavoro subordinato o contratto a progetto, ecco come scoprirloCome individuare i contratti di lavoro subordinato, camuffati da collaborazioni a progetto, che violano la riforma del lavoro? Lo spiega l’Inail, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che con la circolare 13/2013 fornisce chiarimenti al personale ispettivo ed individua muratori ed operai edili tra le categorie a rischio di dissimulazione, da ricondurre tra i rapporti di lavoro dipendente dopo una serie di verifiche.
In primo luogo, l’Inail chiarisce che il progetto esiste in presenza di determinati requisiti:
– collegamento funzionale a un determinato risultato finale,
– autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente,
– non coincidenza con l’oggetto sociale del committente,
– svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il compenso minimo del collaboratore deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi salariali applicati nello stesso settore alle mansioni svolte dai lavoratori dipendenti.
Nel caso in cui, durante l’accertamento, il funzionario di vigilanza non individui la presenza di uno specifico progetto nel contratto o verifichi che l’individuazione del progetto è finalizzata a dissimulare il reale rapporto di lavoro, procederà alla riqualificazione del rapporto di collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Se il collaboratore a progetto svolge l’attività con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente, opera una presunzione relativa, che può però essere confutata dal committente con una prova contraria.
Per poter rideterminare il rapporto di lavoro, l’ispettore deve accertare che lo svolgimento dell’attività avviene prevalentemente con carattere di continuità e con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati.
Fanno eccezione le prestazioni ad elevata professionalità, che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.  
Le nuove regole sulle collaborazioni a progetto valgono per i contratti stipulati dopo il 18 luglio 2012, data in cui è entrata in vigore la riforma del lavoro.
da www.edilportale.com

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