Consiglio di Stato: il terzo che si consideri leso dall’intervento può impugnare gli atti del Comune circa l’esito positivo della verifica della Dia

Tuttavia, il terzo che si consideri leso dalla realizzazione dell’intervento può legittimamente presentare ricorso contro gli atti dell’amministrazione che si innestano nel procedimento avviato con la denuncia privata. Il terzo può quindi presentare impugnativa nei confronti della comunicazione del Comune circa l’esito positivo della verifica della Dia, presentata dal cittadino o dalla società che intende realizzare l’intervento.
È questo l’orientamento del Consiglio di Stato (Sezione II) espresso con il parere n. 2733/2013 depositato ieri 13 giugno. Il ministero dello Sviluppo economico aveva chiesto il parere di Palazzo Spada su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con il quale la proprietaria di terreni e fabbricati nei pressi di un’area interessata dalla costruzione di una centrale a biogas aveva impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, gli atti del procedimento finalizzati alla realizzazione dell’impianto, tra cui la denuncia di inizio di attività presentata nel 2011, la nota dello sportello unico edilizia, il parere dell’Arpa, il provvedimento dello sportello unico attività produttive e il silenzio serbato dal Comune.
Ricorso ammissibile (ma infondato)
Il Consiglio di Stato, pur respingendo il ricorso in quanto infondato nel merito, lo ha tuttavia ritenuto ammissibile in quanto, ancorché diretto all’annullamento della dichiarazione di inizio di attività, atto di per sé soggettivamente e oggettivamente privato, avente unicamente funzione comunicativa e, come tale, non impugnabile (Cons. St. Ad. Pl. 29 luglio 2011, n. 15), il gravame investe una pluralità di atti di parte pubblica innestatisi nel procedimento avviato con denuncia di inizio di attività, culminati nella comunicazione del Comune alla società circa l’esito positivo della verifica della Dia presentata, con una serie di prescrizioni.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’esercizio del potere di controllo da parte del Comune sulla denuncia privata, positivamente esitato, determina quella manifestazione di attività amministrativa che legittima la presentazione di impugnazione da parte del terzo che si consideri leso dalla realizzazione dell’intervento.
Il termine d’impugnativa va riferito al momento di ultimazione dei lavori
Inoltre, va respinto anche il rilievo di irricevibilità per tardività rispetto alla conoscenza dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto. In proposito, il Consiglio di Stato richiama il consolidato principio per cui il termine d’impugnativa va riferito al momento di ultimazione dei lavori, ovvero al momento, anche precedente, in cui l’intervento avviato riveli in maniera in equivoca le caratteristiche essenziali, altrimenti coincidente con l’ultimazione dei lavori (Cons. St. Sez. IV, 30.1.2013, n. 608; 7.11.2012, n. 5657). Ne discende, nella fattispecie, che l’inizio dei lavori, in mancanza di dimostrazione circa l’avvenuta conoscenza delle caratteristiche dell’impianto a quel momento, non può considerarsi elemento temporale idoneo ad ancorare la decorrenza del termine per l’impugnazione.
da www.casaeclima.com