Se le imprese effettuano denunce contributive non veritiere ciò non incide sul rilascio del Durc, e una verifica ispettiva preventiva è difficilmente praticabile.
Rispondendo il 21 aprile scorso a una interrogazione (n. 5-05855 – On.le Dell’Aringa) presentata il 18 giugno 2015 in Commissione Lavoro della Camera, il sottosegretario al Lavoro Biondelli fornisce alcune delucidazioni sul tema dell’attestazione della regolarità contributiva nei casi di responsabilità solidale tra le imprese.
“Il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 stabilisce che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla conclusione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Tale disposizione risulta finalizzata a garantire, tra l’altro, l’effettività dei versamenti previdenziali ed assistenziali mediante l’estensione dell’obbligo di corresponsione ad un soggetto giuridico terzo (impresa committente) che si avvale, sulla base di un contratto di appalto o di subappalto, delle prestazioni eseguite dall’obbligato principale (impresa appaltatrice). Tale vincolo solidale opera esclusivamente in relazione all’omissione, riscontrata anche in sede di verifica ispettiva, dei versamenti relativi al periodo di esecuzione dell’appalto e limitatamente all’importo dello stesso, seppur resta salva l’azione di regresso da parte dell’impresa committente”.
Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) “è il documento che attesta la regolarità contributiva di una impresa nei confronti di INPS, dell’INAIL e, nel caso di aziende che applicano il contratto collettivo dell’edilizia, nei confronti della Cassa edile.
Tale documento è stato introdotto al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico delle imprese:
– ai fini del conseguimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
– nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia – in relazione alle quali l’acquisizione del DURC è finalizzata ad evitare che le imprese, in violazione dei principi di concorrenza leale, possano trarre vantaggio dalla mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sociale;
– per il rilascio dell’attestazione SOA (la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto)”.
MODIFICATA LA DISCIPLINA. L’articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2014 ed il successivo decreto di attuazione (decreto ministeriale 30 gennaio 2015), “con l’intento di semplificare ulteriormente il rilascio del DURC, ne hanno modificato la disciplina prevedendo che:
– la verifica di regolarità contributiva avvenga con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
– la verifica riguardi i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata;
– la risultanza dell’interrogazione ha validità di centoventi giorni dalla data di acquisizione”.
Il Durc “certifica la regolarità dei versamenti previdenziali come risultanti dal riscontro tra le denunce presentate dalle aziende e i versamenti dalle medesime eseguiti. Di conseguenza, se il datore di lavoro occupa irregolarmente dei lavoratori, tale circostanza non può risultare dal DURC ma potrà essere accertata solo all’esito di una specifica verifica ispettiva”.
D’altro canto, il documento unico di regolarità contributiva “attesta una situazione di regolarità contributiva che, in ragione della tempistica dei flussi delle denunce e dei pagamenti, si riferisce ai due mesi antecedenti la prima richiesta”.
DIFFICILMENTE PRATICABILE LA VERIFICA ISPETTIVA PRIMA DEL RILASCIO DI OGNI DURC. Dunque, conclude il sottosegretario al Lavoro, “le risultanze del DURC vanno valutate tenendo in considerazione quanto appena rappresentato.
In particolare, tenendo conto che, come già accennato, se le imprese effettuano denunce contributive non veritiere (ad esempio, omettono di regolarizzare un dipendente o lo regolarizzano in modo difforme da quanto dovuto), ciò non incide sul rilascio del DURC. Per ovviare a tale inconveniente o, comunque, limitarlo, sarebbe necessario che il rilascio di ogni DURC fosse preceduto da un’apposita verifica ispettiva; il che, considerato il numero di DURC chiesti e rilasciati, appare difficilmente praticabile”.