Il punto sulle semplificazioni in materia ambientale contenute nella legge n. 98/13 di conversione del DL 69/13
L’Ance (Associazione dei costruttori edili) ha pubblicato un documento in cui sono illustrate e commentate le norme, di interesse per il settore privato, contenute nella Legge n. 98/13, di conversione del decreto fare (DL n. 69/13).
Di seguito riportiamo il capitolo sulle semplificazioni in materia ambientale (terre e rocce da scavo, miniere dismesse, materiali di riporto).
Terre e rocce da scavo (art. 41, comma 2 e art. 41 bis)
La necessità di superare la situazione di confusione generatasi a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 41 comma 2 e dell’art. 8 bis del decreto legge n. 43/13, introdotto dalla legge di conversione n. 71/2013 con norme parzialmente sovrapposte tra loro e che potenzialmente generavano forti incertezze interpretative, ha rappresentato il primo obiettivo che l’Ance intendeva conseguire con la conversione del decreto legge n. 69.
Nello stesso tempo vi era la necessità di individuare una disciplina di riferimento il più possibile semplificata per la gestione, come non rifiuto e cioè sottoprodotti, dei materiali provenienti dai piccoli cantieri per i quali la procedura prevista dal DM 161/12 risulta essere complessa e antieconomica.
Questi obiettivi, dopo la conversione in legge del decreto n. 69, possono complessivamente ritenersi raggiunti in modo soddisfacente anche se in sede applicativa non sarà eventualmente da escludersi la possibilità di interventi interpretativi da parte del Ministero o più probabilmente delle regioni sulla falsa riga di quanto avvenuto a suo tempo per l’art. 186 del D.lgs. 152/06. Pertanto sarà opportuno che il sistema Ance ne segua con la massima attenzione l’evoluzione in ambito locale sia per prevenire interpretazioni di segno restrittivo, sia per mettere in comune tutte quelle esperienze positive che potranno essere utili per una corretta applicazione della normativa.
Per altro si allega la modulistica che ARPA Piemonte ha già redatto con notevole tempismo per le parti di sua competenza.
La normativa
L’art. 41, comma 2 e l’art. 41 bis definiscono la normativa applicabile alle terre e rocce da scavo affinché non siano gestite come rifiuti quanto come sottoprodotti, con riferimento alla tipologia di cantiere/attività dalle quali sono prodotte.
Per le opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti, si continuerà ad applicare il DM 161/12. Ciò significa, ad esempio, che anche un insieme di piccoli cantieri, se conseguenti ad un’opera soggetta a VIA o attività soggetta ad AIA, dovranno adottare le procedure previste dal DM 161/12.
In tutti gli altri casi, indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti, le procedure da seguire saranno quelle indicate dall’art. 41 bis introdotto dalla legge di conversione e questo per effetto del comma 1 e 5 del medesimo articolo 41 bis.
Si evidenzia, per evitare le ricordate contraddizioni e sovrapposizioni, che l’art. 41 bis, comma 6 ha abrogato espressamente l’art. 8 bis del decreto legge n. 43/13.
Le procedure
Affinché le terre e rocce derivanti dall’attività dei cantieri non soggetti a VIA/AIA possano essere gestite come non rifiuto/sottoprodotto dovranno essere adottate le seguenti procedure.
Premesso che l’art. 184 bis individua le condizioni affinché un materiale possa essere considerato un sottoprodotto e non un rifiuto, l’art. 41 bis, comma 1 ribadisce che il produttore dovrà dimostrare:
– la certezza della destinazione del materiale all’utilizzo presso uno o più siti/cicli produttivi determinati;
– il non superamento dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione – CSC di cui alle colonne A-B, tab. 1, allegato 5, parte IV Dlgs 152/06 nel caso di destinazione a recuperi (ambientali), ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo. Il rispetto dei valori delle CSC è riferito alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione. I materiali non dovranno costituire fonte diretta/indiretta di contaminazione delle acque sotterranee. Sono fatti salvi i valori del fondo naturale, come suggerito dall’Ance, qualora essi superino le CSC, ma in questi casi, anche se non espressamente detto, l’impiego dovrà avvenire in siti con le medesime caratteristiche geologiche (vedi DM 161/12);
– l’eventuale utilizzo in altro ciclo produttivo non deve determinare rischi per la salute;
– la non necessità di alcun trattamento preventivo all’utilizzo fatte salve le normali pratiche di cantiere (vedi DM 161/12).
Si evidenzia che ai fini della definizione di materiali di scavo di cui all’art. 41 bis, comma 1 è stato espressamente richiamato, come suggerito dall’Ance, l’art. 1, comma 1, lett. b) del DM 161/12 e pertanto nelle terre e rocce potrà esservi la presenza di elementi antropici, di VTR, PVC ecc. come ormai si riscontra nella prassi dei cantieri. Per altro il rinvio al DM 161/12 dovrebbe consentire, considerato che la natura del materiale è la medesima, anche l’applicabilità delle altre indicazioni del decreto 161 qualora non siano state oggetto di diversa previsione da parte dell’art. 41 bis.
Come fare
Il rispetto delle indicazioni appena richiamate ai fini della gestione del materiale come sottoprodotto, ai sensi dell’art. 41 bis, comma 2, sarà a carico del proponente/produttore (necessità di definire contrattualmente la questione tra le parti, salvo diversa disposizione di legge) che dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR n. 445/00) all’ARPA territorialmente competente.
In tale dichiarazione dovranno essere indicate:
– quantità destinate all’utilizzo
– siti di deposito del materiale (anche più di uno e come indicato nel DM 161/12 si ritiene che possa essere esterno al sito di produzione ovvero che possa/no essere variato/i per effetto del combinato disposto del comma 2) per un periodo massimo di un anno dalla produzione ovvero, come espressamente richiesto dall’Ance, per un termine superiore qualora l’opera nel quale sarà riutilizzato preveda un tempo di esecuzione maggiore.
– autorizzazione all’attività di scavo e di utilizzo. Salvo che non si sia in presenza di opere per le quali l’attività di scavo è soggetta ad espressa autorizzazione di natura urbanistica, per autorizzazione si deve intendere il titolo edilizio in base alla quale l’opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce viene realizzata (anche eventualmente contratto di appalto nel caso di opera pubblica là dove sia assente una specifica autorizzazione urbanistica per la sua realizzazione).
Considerato che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che il dichiarante si assume tutte le relative responsabilità soprattutto penali nel caso di falsa o inesatta dichiarazione, si potrà omettere l’allegazione di eventuali certificazioni rilasciate da soggetti terzi sulla natura dei terreni ecc. che comunque è opportuno che il produttore/proponente abbia fatto predisporre considerata in particolare l’attività esercitata precedentemente nel sito di produzione.
Si ritiene opportuno evidenziare che la comunicazione della dichiarazione all’ARPA potrà essere effettuata sino all’inizio dei lavori di scavo (occorre però tenere conto delle eventuali diverse indicazioni contenute nei regolamenti edilizi comunali o in altri atti amministrativi previsti ad esempio per il rilascio del permesso di costruire ecc. nei quali è spesso frequente la richiesta di indicazioni sulla gestione dei materiali di scavo/di risulta). Trattandosi di una comunicazione non sarà necessario attendere da parte dell’ARPA un espresso atto di approvazione.
Qualora il materiale sia utilizzato in una regione diversa da quella di produzione la comunicazione dovrà essere effettuata anche nei confronti dell’ARPA di tale regione.
La dichiarazione potrà essere variata (es. nuova destinazione dei materiali ecc.) mediante comunicazione (dalla lettura del comma 1 sembrerebbe essere esclusa la redazione di una nuova dichiarazione) questa volta al comune del luogo di produzione nel termine di 30 gg dall’avvenuta modifica di una delle condizioni a suo tempo indicate.
Successivamente il produttore (e non più il proponente) dovrà confermare all’ARPA (sia del luogo di produzione che di quello di utilizzo), nonché al comune del luogo di produzione (vedi il combinato dei commi 2 e 3) che i materiali sono stati utilizzati secondo le indicazioni a suo tempo comunicate.
Il trasporto dei materiali, considerato che non sono rifiuti ma sottoprodotti, sarà accompagnato dal DDT o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto necessari per la movimentazione di ogni tipologia di materiale.
Rapporti con la disciplina previgente
Si ritiene che i piani di utilizzo redatti ai sensi del DM 161/12 possano comunque essere regolarmente portati a termine, così come quelli redatti ai sensi dell’art. 186 del Dlgs 152/06 e per i quali il DM 161/12 aveva previsto l’eventuale adeguamento a scelta del proponente/esecutore.
Altrettanto dicasi per i piani di utilizzo redatti e approvati ai sensi dell’art.186 nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del decreto legge n. 71 e la legge di conversione del decreto legge n. 69.
Tale considerazione non si fonda solo sul principio della applicazione della normativa previgente, ma anche sulla circostanza che gli adempimenti richiesti ad esempio dal DM 161/12 garantiscono comunque il rispetto di tutte le indicazioni contenute nell’art. 41 bis.
Miniere dismesse (art. 41, comma 3 bis e 3 ter)
Nell’ambito della conversione in legge del decreto legge n. 69 è stata inserita una disposizione finalizzata a facilitare la gestione dei materiali scavo provenienti da miniere dismesse/esaurite inserite nei siti di interesse nazionale, ma destinati all’utilizzo nel medesimo ambito territoriale.
Tali materiali potranno essere impiegati nelle medesime aree minerarie a condizione che la loro caratterizzazione, tenuto conto anche degli eventuali valori di fondo naturale
– abbia accertato concentrazioni di inquinanti inferiori ai valori di cui all’Allegato 5, parte IV del D.lgs. 1252/06 in funzione della destinazione urbanistica assegnata al sito
– risultino conformi ai test di cessione di cui al DM 5 febbraio 1998.
Sempre al fine di facilitare il recupero di tali aree il comma 3 quater prevede che una volta che ricorrano le medesime condizioni (sia per i suoli che per le acque sotterranee) previste per i materiali di scavo e cioè si ritiene la concentrazione di inquinanti inferiori ai valori di cui all’Allegato 5, parte IV del Dlgs 152/06 e la conformità ai test di cessione di cui al DM 5 febbraio 1998 le aree sono “restituite agli usi legittimi” previa comunicazione al MATTM da parte del soggetto interessato. Alla comunicazione dovranno essere allegati i risultati della caratterizzazione validati dall’ARPA territorialmente competente.
La procedura così delineata sembra mirata ad operare per alcuni siti minerari dismessi (es. Sardegna) facilitandone il recupero soprattutto a fini urbanistici.
Materiali di riporto (art. 41, comma 3)
Il Governo ha ritenuto di dover intervenire sull’annosa questione dei materiali di riporto che sono ormai una presenza costante per molti interventi di recupero di aree oggi inserite nel contesto urbano. La questione, sorta anche per effetto di alcuni indirizzi interpretativi non uniformi e comunque discutibili da parte della magistratura, era stata trattata dal decreto legge n. 2/12 convertito nella legge n. 28/12.
Per altro nell’iter parlamentare per la conversione del decreto legge n. 69 sono state svolte, anche in coordinamento con altre associazioni di categoria interessate alla questione, alcune azioni finalizzate a migliorare il testo governativo, che però non hanno avuto esito soddisfacente sia per effetto delle indicazioni del Governo medesimo che per lo scarso interesse emerso in sede parlamentare.
Nel merito dei contenuti è stato precisato che i materiali di riporto sono costituiti da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica che compone l’orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno. Tali materiali sono stati a suo tempo impiegati per riempimenti, rilevati e reinterri. Al fine poterli mantenere nel sito di origine in quanto terreno assimilato a quello naturale, il decreto legge n. 69, modificando il comma 2 e 3 dell’art. 3 del decreto legge n. 2/12, ha stabilito che essi sono assoggettati al test di cessione (DM 5 febbraio 1998) per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, nonché debbono rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di bonifiche.
Qualora i riporti non siano risultati conformi ai limiti del test di cessione e siano quindi fonte di contaminazione dovranno essere rimossi o resi conformi a tali limiti mediante appositi interventi.
da www.casaeclima.com